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LEGGE 10 giugno 1978, n. 295

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  11-7-1978 al: 18-5-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Obiettivo e campo di applicazione della legge


Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I.