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LEGGE 28 aprile 1978, n. 141

Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalle relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il termine previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 già esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi devono provvedere a richiedere l'iscrizione all'albo, a pena di decadenza dalle autorizzazioni loro rilasciate, già prorogato al 30 aprile 1978 con la legge 27 dicembre 1977, n. 940, è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1978.
Il periodo di sei mesi, stabilito dall'articolo 61, comma quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, trascorso il quale la domanda di iscrizione all'albo ivi prevista s'intende accettata se il comitato provinciale non abbia provveduto a notificarne il rigetto con indicazione specifica dei requisiti e delle condizioni mancanti, decorre dalla scadenza del termine prorogato dal comma precedente.