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DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 77

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1978, n. 220 (in G.U. 30/05/1978, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/1978)
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Testo in vigore dal: 1-4-1978
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e l'urgenza di prorogare i
contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso
alla data del 31 marzo 1978 sono prorogati sino al 30 giugno 1978.
  Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica
limitatamente  ai  contratti stipulati con conduttori e subconduttori
che  abbiano  un  reddito  complessivo  netto  non  superiore ad otto
milioni di lire.
  Il  reddito  complessivo si intende riferito alla somma dei redditi
imputati  al  locatario  e  a tutti i soggetti di imposta che abbiano
residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.
  Nei  contratti  di  locazione  e  sublocazione  di  immobili urbani
destinati  ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 marzo 1978
e  non soggetti a proroga, il canone non puo' essere aumentato, anche
se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.
  Sino alla predetta data del 30 giugno 1978 continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito
nella  legge  23 dicembre 1977, n. 928, nonche' le altre disposizioni
speciali  vigenti  in materia di locazione e sublocazione di immobili
urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della
esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.