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LEGGE 22 marzo 1978, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1978 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico

È

convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro con la seguente modificazione: Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1

Art. 1-bis. - La lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è sostituita dalla seguente:
"b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1978

LEONE ANDREOTTI - SCOTTI - MALFATTI - MORLINO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO