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LEGGE 27 dicembre 1977, n. 986

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 aprile 1976, n. 203, recante norme per la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

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Testo in vigore dal: 25-1-1978
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la  marina mercantile, d'intesa con quello per i
lavori  pubblici; sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
provvedera' con suo decreto a stabilire, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, quali fra i porti indicati
all'articolo  1  della  legge  8 aprile 1976, n. 203, dovranno essere
attrezzati con idonee stazioni per la degasificazione delle navi.
  Per   la   realizzazione   e   la   gestione   delle   stazioni  di
degasificazione  ritenute necessarie ai sensi del comma precedente si
applicano le disposizioni di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 203.
  I    contributi    per   la   realizzazione   delle   stazioni   di
degasificazione,  corrisposti  secondo  le modalita' di cui al quinto
comma  dell'articolo  1  della  legge  8 aprile 1976, n. 203, faranno
carico  allo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero della
marina  mercantile nei limiti degli stanziamenti complessivi disposti
con la medesima legge.
  Sono  abrogate  le  disposizioni  relative  alla  costruzione degli
impianti   di   degasificazione  delle  navi  annessi  ai  bacini  di
carenaggio  da  realizzarsi  con  contributo  dello Stato di cui alle
leggi  10  luglio  1969, n. 470, 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio
1974, n. 58.