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LEGGE 8 aprile 1976, n. 203

Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.

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Testo in vigore dal:  28-5-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere, prescritti dalla convenzione IMCO stipulata a Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione, con decreto del Ministro per la marina mercantile, alle società a partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine di riparazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.
Le convenzioni, che dovranno disciplinare anche in deroga alla normativa vigente il regime della concessione, saranno stipulate tra il Ministero della marina mercantile e le società concessionarie entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalità per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da parte delle navi-cisterna e petroliere in transito o che svolgano operazioni di carico e scarico nei porti italiani.
La concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma non potrà comunque avere scadenza posteriore a quella della concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.
Il Ministro per la marina mercantile è autorizzato a concedere alle predette società contributi in misura non superiore all'80 per cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle opere prescritte.
Detti contributi possono altresì essere concessi, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, per far fronte ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione di clausole contrattuali di revisione dei prezzi.
Per la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.