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LEGGE 20 dicembre 1977, n. 965

Nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  4-1-1978 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente maestri direttori delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina è conferito, all'atto della nomina, il grado di capitano o tenente di vascello.
Il vincitore del concorso che sia già ufficiale maestro direttore di banda o corpo musicale consegue la nomina con il grado e l'anzianità posseduti nella Forza armata o nel Corpo di provenienza.
Qualora rivesta grado superiore a quello di capitano o tenente di vascello, la nomina è effettuata anche se non esiste vacanza e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.