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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. 876

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 febbraio 1978, n. 18 (in G.U. 04/02/1978, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1979)
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Testo in vigore dal:  8-12-1977 al: 4-2-1978
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e nel turismo per l'approssimarsi di occasioni di intensificazione dell'attività lavorativa nei predetti settori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1



Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria.
Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.