stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1977, n. 876

Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 03 febbraio 1978, n. 18 (in G.U. 04/02/1978, n.35).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1979)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-12-1979
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel commercio e
nel turismo per  l'approssimarsi  di  occasioni  di  intensificazione
dell'attivita' lavorativa nei predetti settori; 
  Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei  settori  del  commercio   e   del   turismo,   e'   consentita
l'apposizione di un termine alla  durata  del  contratto  di  lavoro,
quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una
necessita' di intensificazione dell'attivita' lavorativa, cui non sia
possibile sopperire con il  normale  organico;  le  condizioni  ed  i
singoli   periodi   di   cui   innanzi   devono   essere   accertati,
preventivamente  alle  assunzioni,   con   provvedimento   del   capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali provinciali di categoria ((maggiormente rappresentative)). 
  Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la
disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230.(1)(2)((3)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 3 febbraio 1978, n. 18 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che
le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n.  876  hanno  efficacia
fino all'entrata in vigore  della  nuova  disciplina  in  materia  di
occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 novembre 1978, n. 737 ha disposto (con l'art. 1)  che  "le
norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977,  n.  876,  convertito,
con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad 
avere efficacia fino al 30 settembre 1979." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 26 novembre 1979, n. 598 ha disposto (con l'art. 1)  che  "le
norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977,  n.  876,  convertito,
con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, concernenti la
disciplina del contratto di lavoro a tempo  determinato  nei  settori
del commercio e del turismo e prorogate  con  la  legge  24  novembre
1978, n. 737, sono  ulteriormente  prorogate  fino  alla  entrata  in
vigore di una nuova disciplina legislativa in materia di 
collocamento."