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LEGGE 24 settembre 1977, n. 717

Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  22-10-1977 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.