stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1977, n. 572

Norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-8-1977 al: 28-2-1986
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.
La presente legge si applica soltanto ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 25 chilometri orari.
Per "scheda informativa" e per "scheda di omologazione" si intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti previsti dal successivo articolo 3, contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione.
Per "omologazione CEE" si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo articolo 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo articolo 3 nonché alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.
Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformità delle direttive CEE, come precisato al successivo articolo 9.
Non sussiste la conformità con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma, della presente legge. Non vi è divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non è stabilito alcun limite.
Il termine "direttiva" si riferisce alla direttiva del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.
Il termine "direttive particolari" si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunità europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma.
Con le dizioni "Stati membri" e "commissione" si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee.