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LEGGE 8 agosto 1977, n. 565

Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-9-1977 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 5 maggio 1976 del CIPE, in lire 3.300 miliardi per l'anno 1975 e in lire 3.750 miliardi per l'anno 1976.