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LEGGE 4 agosto 1977, n. 524

Disposizioni per il collocamento delle esattorie vacanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1977 al: 9-12-2000
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nel corso del periodo d'appalto esattoriale 1975-83 la gestione delle esattorie vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si renderanno vacanti per disdetta da parte degli esattori, per le quali non sia possibile il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, può essere conferita dal Ministro per le finanze ad una società per azioni da costituire dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, in attuazione della legge 13 giugno 1952, n. 693, della quale, in ogni caso, il Consorzio stesso deve detenere almeno i tre quarti delle azioni.
La società deve essere costituita entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e deve avere come esclusivo oggetto sociale la gestione, secondo le norme vigenti, delle esattorie di cui al precedente comma.
Per ciascuna esattoria conferita alla società l'aggio è stabilito nella misura più favorevole goduta dalla stessa esattoria durante il decennio 1964-73. Il prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed il comune, può stabilire particolari norme di gestione.
Le esattorie vacanti collocate nei modi previsti dal presente articolo, ricomprese nella circoscrizione territoriale del medesimo ufficio delle imposte, a richiesta della società, possono essere consorziate tra loro con decreto del prefetto, sentiti l'intendenza di finanza ed i comuni interessati.