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LEGGE 4 agosto 1977, n. 500

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni a favore dei contribuenti delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel maggio 1976, nonchè dei termini di prescrizione e decadenza in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

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Testo in vigore dal: 13-8-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 1°  giugno  1977,  n.  307,
recante proroga dei termini di  scadenza  di  alcune  agevolazioni  a
favore dei  contribuenti  delle  zone  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia colpite  dal  terremoto  nel  1976,  nonche'  dei  termini  di
prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte  indirette
sugli affari, con le seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 2, terzo comma, le parole: rata di febbraio 1978, sono
sostituite con le seguenti: rata di giugno 1978. 
  Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
  Art. 3-bis. - Ai  contribuenti  soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni di  cui  al
primo comma dell'articolo 2 del presente decreto,  nonche'  a  quelli
aventi domicilio fiscale in comuni  diversi  da  quelli  terremotati,
limitatamente all'imposta relativa ai  redditi  prodotti  nei  comuni
sopra indicati, e ai contribuenti soggetti  all'imposta  sul  reddito
delle persone giuridiche,  relativamente  alle  aziende  indicate  al
precedente articolo 3 del presente decreto non si applicano  per  gli
anni 1977 e 1978 le disposizioni della legge 23 marzo  1977,  n.  97,
modificata dal decreto-legge 18 marzo 1977, n.  66,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 16 maggio 1977, n. 198. 
  Art.  3-ter.  -  Il  termine  del   31   dicembre   1977   previsto
dall'articolo  40,  primo  e  quinto  comma,  del  decreto-legge   18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, e' prorogato al 30 giugno 1979. 
  Art. 3-quater. - I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei
terreni ed i redditi agrari prodotti  nei  comuni  indicati  a  norma
dell'articolo  20  del  decreto-legge  13  maggio   1976,   n.   227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336,  e
nei comuni indicati a norma dell'articolo  11  del  decreto-legge  18
settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30
ottobre 1976, n. 730, per gli anni 1977-78 sono esclusi  dall'imposta
locale sui redditi e  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche  e
delle persone giuridiche. 
  Art. 3-quinquies. -  Le  domande,  gli  atti,  i  provvedimenti,  i
contratti  comunque  relativi  all'attuazione  delle  leggi  per   la
ricostruzione e lo sviluppo del Friuli,  e  qualsiasi  documentazione
diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte  di  bollo,
di registro, ipotecarie e catastali  e  dalle  tasse  di  concessione
governativa nonche' dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  635,
e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. 
  E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e  sui  titoli  di
credito. 
  All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla
data del 30 giugno 1977 o, successivamente,  dalla  data  dell'inizio
della ripresa dell'attivita' produttiva  delle  aziende  colpite  dal
terremoto, e' concesso per il periodo  di  un  anno  lo  sgravio  dei
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  maturati  nei   periodi
suddetti e dovuti dalle aziende industriali, artigiane,  commerciali,
agricole e diretto-coltivatrici ubicate: 
      a) nei comuni indicati dall'articolo 20  del  decreto-legge  13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,  nella  legge  29
maggio 1976, n. 336, e  nei  comuni  indicati  dall'articolo  11  del
decreto-legge  18   settembre   1976,   n.   648,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 740; 
      b) negli  altri  comuni  indicati  a  norma  dell'articolo  del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito  con  modificazioni,
nella legge 29  maggio  1976,  n.  336,  relativamente  alle  aziende
gravemente danneggiate nella loro attivita'  lavorativa  per  effetto
degli eventi sismici. 
  Dopo il primo comma, e', inserito il seguente: 
 
    Lo sgravio di cui al primo comma si  applica  anche  a  tutte  le
imprese, limitatamente alle  prestazioni  di  lavoro  effettuate  nei
confronti degli enti pubblici per spese  attinenti  all'emergenza  ed
alla ricostruzione nonche' nei  confronti  dei  soggetti  danneggiati
dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata  dai
comuni competenti, per opere attinenti alla ricostruzione. 
  L'ultimo comma e' sostituito con i seguenti: 
 
  Al relativo onere si provvedera' con il ricavo netto conseguente al
ricorso ad operazioni finanziarie che il Ministro per  il  tesoro  e'
autorizzato ad effettuare nell'anno 1977 nella forma di assunzione di
mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con  altri
istituti di credito a medio o lungo termine, a cio'  autorizzati,  in
deroga anche  a  disposizioni  di  legge  e  di  statuto,  oppure  di
emissioni di buoni  poliennali  del  Tesoro,  oppure  di  certificati
speciali di credito. 
  I mutui con gli istituti di credito  di  cui  al  precedente  comma
saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che
verranno stabilite con apposite convenzioni da  stipularsi  tra  essi
istituti ed il Ministero del tesoro e da approvarsi con  decreto  del
Ministro per il tesoro. Il  servizio  dei  mutui  sara'  assunto  dal
Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte  negli
stati di previsione del Ministero medesimo e specificamente vincolate
a favore dei predetti istituti di credito. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione  del
presente decreto. 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  Art. 4-bis. - Resta confermato che  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3, 4, 4-bis, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 39  del  decreto-legge
13 maggio 1976, n. 227, convertito; con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, si applicano, a far data  rispettivamente  dagli
eventi sismici del maggio e  del  settembre  1976  e  per  i  periodi
previsti dalle  leggi  medesime,  a  tutte  le  aziende  industriali,
artigiane, commerciali, agricole  diretto-coltivatori,  nonche'  agli
esercenti attivita' professionali ed artistiche operanti  nei  comuni
della   regione   Friuli-Venezia   Giulia,   determinati   ai   sensi
dell'articolo 20 del decreto stesso ed ai sensi dell'articolo 11  del
decreto-legge 18 settembre 1976;  n.  648,  convertito  in  legge  30
ottobre 1976, n. 730. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 4 agosto 1977 
 
                                LEONE 
 
                                               ANDREOTTI - PANDOLFI - 
                                                   STAMMATI - MORLINO 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO