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LEGGE 19 luglio 1977, n. 412

Norme in materia di attribuzioni e di personale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari e dei centri informativi del Ministero delle finanze e disposizioni in materia di ordinamento e trattamento economico del personale dell'amministrazione finanziaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
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Testo in vigore dal:  26-7-1977 al: 24-4-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alla Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze sono attribuiti anche i seguenti compiti:
a) studi ed elaborazioni statistiche dei fenomeni tributari e di
quelli economici aventi rilevanza fiscale;
coordinamento delle elaborazioni statistiche effettuate dalle altre direzioni generali;
b) studi e ricerche nel campo dell'informatica ai fini delle applicazioni nei settori di competenza del Ministero delle finanze;
c) relazioni pubbliche dell'amministrazione finanziaria, con esclusione dei compiti dell'ufficio stampa.