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LEGGE 28 giugno 1977, n. 393

Trattamento economico del personale preposto agli uffici marittimi minori.

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Testo in vigore dal: 28-7-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Le misure delle retribuzioni annue lorde spettanti agli  incaricati
marittimi ed  ai  delegati  di  spiaggia  nominati  con  decreto  del
Ministro per la marina mercantile  ai  sensi  del  regio  decreto  25
novembre 1937, n. 2360, sono stabilite come segue, con effetto dal 1°
gennaio 1976, per  tutte  le  classi  previste  dall'articolo  5  del
medesimo regio decreto: 
incaricati marittimi ................................... L. 1.094.400
delegati di spiaggia ................................... L. 842.400 
 
  Gli aspiranti alla nomina ad incarico marittimo ed  a  delegato  di
spiaggia dovranno essere di eta' non superiore ai 62 anni.