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REGIO DECRETO 25 novembre 1937, n. 2360

Conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia. (037U2360)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/1952)
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Testo in vigore dal:  16-2-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 5 del Codice per la marina mercantile e 12, 42 e 43 del relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166;
Visti il R. decreto 1° marzo 1928, n. 719, che approva le « Norme per il conferimento dei posti di incaricato marittimo e di delegato di spiaggia » e successive modificazioni;
Ritenuta la convenienza di modificare il sistema vigente per il conferimento dei posti anzidetti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La reggenza degli Uffici locali marittimi, cui non siano preposti ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, e quella delle Delegazioni di spiaggia può essere affidata a impiegati od agenti dello Stato in attività di servizio od a persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) ufficiali inferiori dei Corpi militari della Regia marina in congedo o dimissionari;

b) archivisti ed applicati delle Capitanerie di porto in pensione o dimissionari;

c) sottufficiali del C.R.E.M. e della Regia guardia di finanza in congedo o a riposo;

d) capitani e padroni marittimi;

e) impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni in pensione o dimissionari, o persone che abbiano coperto cariche presso gli Enti stessi o presso le Organizzazioni politiche e sindacali del Regime, nel quale ultimo caso, sentito il parere del segretario federale;

f) l'Amministrazione può, inoltre, a suo esclusivo giudizio, qualora manchino per una località aspiranti che appartengano alle categorie predette, e siano ritenuti idonei, concedere la reggenza degli uffici suddetti anche a persone che siano fornite del titolo di studio richiesto per l'ammissione al grado 13° dei ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello stato.

Le persone cui sia affidata la reggenza di Uffici locali marittimi assumono la qualifica di « incaricato marittimo », quelle cui sia affidata la reggenza di Delegazioni di spiaggia, assumono la qualifica di « delegato di spiaggia ».