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LEGGE 9 giugno 1977, n. 338

Rimborso delle spese di viaggio ai militari di leva per licenza all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-7-1977 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai militari di leva residenti all'estero che vengono in Italia ad adempiere l'obbligo del servizio militare in base alla legge 8 giugno 1966, n. 433, è concesso per una sola volta nel corso della ferma il rimborso delle spese di viaggio, col mezzo più economico, per licenza da trascorrere all'estero nel Paese di residenza.
Le spese sono poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.