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LEGGE 2 maggio 1977, n. 189

Modifiche all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e alla tabella n. 1 annessa alla legge stessa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-5-1977 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella colonna 3 del quadro I "ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del grado di generale di divisione, le parole: "1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno" sono sostituite dalle seguenti: "1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno un anno".
Nella colonna 3 del quadro II "ruolo dell'Arma dei carabinieri" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di brigata, dopo le parole: "1 anno di comando di brigata" sono inserite le seguenti: "o della Scuola ufficiali carabinieri".