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LEGGE 21 aprile 1977, n. 163

Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-5-1977 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Attribuzioni del personale della carriera direttiva


Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.