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LEGGE 12 marzo 1977, n. 87

Modifiche alla legge 11 aprile 1955, n. 288, sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

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Testo in vigore dal: 17-4-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  Gli  articoli  1  e  2  della  legge  11  aprile  1955,   n.   288,
sull'autorizzazione al Ministero  degli  affari  esteri  a  concedere
borse di studio sono sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 1. - Il Ministero degli affari esteri entro  i  limiti  degli
stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere: 
    a) premi, borse di studio  e  sussidi  a  cittadini  stranieri  o
apolidi nonche' a  cittadini  italiani  residenti  all'estero  o  ivi
dimoranti  per  motivi  di  lavoro  temporanei  e  loro   discendenti
conviventi,  i  quali  vengano  in  Italia  a  scopo  di  studio,  di
perfezionamento o di specializzazione o per  effettuare  ricerche  di
carattere scientifico; 
    b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero
a scopo di studio o di perfezionamento o  di  specializzazione  o  di
ricerche,  di  cui  il  Ministero   degli   affari   esteri   ravvisi
l'opportunita' nel  quadro  dei  rapporti  culturali  internazionali,
ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse  di
studio per iniziativa di altre amministrazioni; 
    c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il
Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base  ad
accordi per i fini di cui alle lettere a) e b); 
    d) sussidi ad enti italiani per le finalita' di cui alle  lettere
a) e b) e per attivita' assistenziali a favore di cittadini  italiani
residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi culturali e
scientifici. 
  Art. 2. - I premi, le borse di studio ed  i  sussidi  di  cui  alla
lettera  a)  dell'articolo  1  sono  concessi  su  indicazione  delle
rappresentanze diplomatiche italiane nei  Paesi  di  residenza  degli
interessati,  siano  essi  cittadini  italiani  o  stranieri   ovvero
apolidi. 
  I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono  concessi
su indicazione di  apposite  commissioni,  costituite  dal  Ministero
degli affari esteri, cui saranno chiamati  a  partecipare  professori
universitari di ruolo competenti  per  materia  e  un  rappresentante
designato dal Ministero della pubblica istruzione. 
  L'ammontare  dei  premi  e  sussidi  di   cui   alla   lettera   b)
dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il  15  per  cento
della somma stanziata nel relativo capitolo". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 12 marzo 1977 
 
                                LEONE 
 
                                                  ANDREOTTI - FORLANI 
                                                           - STAMMATI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO