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LEGGE 11 aprile 1955, n. 288

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  5-12-1994
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Art. 2



I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero apolidi.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 340))
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L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 non potrà superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.