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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1977, n. 66

Proroga del termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 1977, n. 198 (in G.U. 19/05/1977, n.135).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/1977)
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Testo in vigore dal: 22-3-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di prorogare i
termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  persone  fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   devono  presentare  la  dichiarazione  dei  redditi  posseduti
nell'anno  1976 tra il 1 e il 30 giugno 1977. Entro lo stesso periodo
i  sostituti  d'imposta  devono presentare la dichiarazione di cui al
quarto  comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
29  settembre  1973,  n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli
utili distribuiti nell'anno 1976.
  Sono  prorogati  al  30  giugno 1977 i termini per la presentazione
della dichiarazione dei soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598,  aventi
scadenza  tra  la data di entrata in vigore del presente decreto e il
29 giugno 1977.
  Il termine del 31 marzo 1977 previsto nel primo e nel secondo comma
dell'art. 37 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito,
con  modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e' prorogato
al  30  giugno  1977.  Alla  predetta  data  del  30 giugno 1977 sono
altresi'  prorogati  i  termini aventi scadenza, anche per effetto di
proroga,  tra  il  31  marzo e il 29 giugno 1977 per la presentazione
della  dichiarazione  da  parte  dei  soggetti indicati nella seconda
parte del primo comma del predetto art. 37.
  I  certificati  di  cui  all'art.  3,  primo comma, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, relativi
all'anno  1976,  redatti in conformita' ad apposito modello approvato
con  decreto  del  Ministro  per le finanze, devono essere consegnati
agli interessati entro il 20 maggio 1977.