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LEGGE 21 febbraio 1977, n. 28

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 849, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

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Testo in vigore dal: 23-2-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976,  n.  849,
concernente provvedimenti urgenti  sulla  proroga  dei  contratti  di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani,  con  la  seguente
modificazione: 
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
    "I contratti di locazione e sublocazione di  immobili  urbani  in
corso alla data del 31 dicembre 1976 sono prorogati fino al 30 giugno
1977 e, qualora si tratti di immobile  adibito  ad  uso  di  albergo,
pensione o locanda, fino alla data di cui al successivo articolo 2. 
    Per gli immobili adibiti ad  uso  di  abitazione  la  proroga  si
applica  limitatamente  ai  contratti  stipulati  con  conduttori   e
subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non  superiore
a cinque milioni e cinquecentomila lire. Il  reddito  complessivo  si
intende riferito alla somma dei redditi imputati  al  locatario  e  a
tutti  i  soggetti  di  imposta  che  abbiano  residenza   anagrafica
nell'alloggio in locazione. 
    Sino  alla  predetta  data  del  30  giugno  1977  continuano  ad
applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
rilascio, le disposizioni del decreto-legge 13 maggio 1976,  n.  228,
convertito nella legge 22 maggio  1976,  n.  349,  nonche'  le  altre
disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e  sublocazione
di immobili urbani". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 21 febbraio 1977 
 
                                LEONE 
 
                                  ANDREOTTI - BONIFACIO - 
                                  DONAT-CATTIN - ANTONIOZZI 
 
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO