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LEGGE 22 maggio 1976, n. 349

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

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Testo in vigore dal:  4-6-1976
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"I

contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani". Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 1

Art. 1-bis. - "Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1976

LEONE MORO - BONIFACIO - DONAT - CATTIN

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO