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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1977, n. 12

Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 1977, n. 91 (in G.U. 02/04/1977, n.90).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1991)
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Testo in vigore dal:  1-2-1977 al: 2-4-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



L'art. 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
"L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
L'indennità di cui all'art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1 febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro".
All'art. 361 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:
"A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977".
All'art. 923 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:
"A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977".