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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 868

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 45 (in G.U. 01/03/1977, n.57).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-12-1976 al: 19-4-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1° luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di prorogare il termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1



Il periodo di sei mesi indicato nell'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito, con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557 è prorogato di sei mesi, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati ai sensi dell'art.
9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.