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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 850

Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1977)
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Testo in vigore dal:  25-12-1976 al: 29-12-1976
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Con decorrenza 1 gennaio 1977, i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, quali modificati con l'art. 7, comma secondo, della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono elevati, per i ciechi assoluti e per i sordomuti, da L. 1.560.000 a L. 3.120.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento dell'importo della pensione sociale.