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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 850

Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 1977, n. 29 (in G.U. 22/02/1977, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/1977)
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Testo in vigore dal: 23-2-1977
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta   la   necessita'   e   l'urgenza  di  adottare  immediate
provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  per  il  bilancio  e  la
programmazione   economica,  per  il  tesoro,  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((Con  decorrenza  dal  1  gennaio 1977, i limiti di reddito di cui
agli  articoli  6,  8  e  10  del  decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 aprile 1974, n. 114,
quali  modificati  con il secondo comma dell'articolo 7 della legge 3
giugno  1975,  n.  160,  sono  elevati,  per i ciechi assoluti, per i
sordomuti  e  per  i  mutilati  e  invalidi  civili  assoluti  di cui
all'articolo  12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da lire 1.560.000
a  L.  3.120.000  e  vengono  annualmente  aumentati  in  misura pari
all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.))