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LEGGE 30 novembre 1976, n. 796

Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo.

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Testo in vigore dal: 26-12-1976
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1976, e' accordata la garanzia dello
Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi
dalla  Comunita'  europea  del  carbone  e dell'acciaio (CECA) per il
raggiungimento  delle  finalita'  previste dagli articoli 54, 55 e 56
del   trattato  istitutivo  della  CECA  stessa,  ratificato  e  reso
esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.
  Identica  garanzia  e'  accordata  sui  prestiti  in  valuta estera
concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi
dell'articolo  6  del  suo  statuto,  ratificato e reso esecutivo con
legge 8 dicembre 1961, n. 1657.
  Con  decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda,
gli  istituti,  gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche
abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la
CECA  oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo
di ristabilimento del Consiglio d'Europa.