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LEGGE 8 dicembre 1961, n. 1657

Ratifica ed esecuzione del terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1959.

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Testo in vigore dal:  5-4-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, con annesso Statuto del Fondo di ristabilimento, firmato a Strasburgo il 6 marzo 1950.