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LEGGE 19 agosto 1976, n. 569

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-8-1976 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 nonché dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, è sospesa fino al 31 dicembre 1976.
Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.
Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e l'importo delle rate.
Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823".