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LEGGE 19 maggio 1976, n. 322

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1987)
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Testo in vigore dal:  13-6-1976 al: 11-3-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia possono contrarre matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma triennale.
La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che hanno compiuto il ventiseiesimo anno di età.
I brigadieri che pervengono a tale grado prima del verificarsi della condizione di cui al comma precedente possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
L'articolo 9 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato.