stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 maggio 1976, n. 322

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1987)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-3-1987
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  brigadieri,  i  vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma
dei  carabinieri  e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie
di  pubblica  sicurezza  e degli agenti di custodia possono contrarre
matrimonio   al  compimento  del  primo  anno  della  prima  rafferma
triennale.
  La  disposizione  del  precedente comma non si applica a coloro che
hanno compiuto il ventiseiesimo anno di eta'.
  I  brigadieri  che  pervengono  a  tale grado prima del verificarsi
della  condizione  di  cui  al  comma  precedente  possono  contrarre
matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio.
  L'articolo  9  della  legge  7 dicembre 1959, n. 1083, e' abrogato.
((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte costituzionale con sentenza 26 febbraio - 5 marzo 1987, n.
73   (in   G.U.   la   s.s.   11/03/1987,   n.   11)   ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1 della legge 19 maggio
1976, n. 322 (Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie
di  appartenenti  ai corpi di polizia) nella parte in cui non prevede
che  i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'Arma
dei  Carabinieri  possano  contrarre  matrimonio  al  compimento, del
quarto anno di servizio nella detta Arma comunque espletato."