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LEGGE 28 aprile 1976, n. 237

Norme per l'autorizzazione della spesa di lire 30 miliardi per lavori su linee di navigazione interna di 2° classe.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-5-1976 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per i lavori di completamento, ricalibramento, prosecuzione e sistemazione necessari alle linee navigabili appresso indicate e per opere idrauliche, di difesa del suolo e di irrigazione è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, così ripartita:
a) linea Padova-Venezia: lire 11 miliardi:
b) linea Milano-Cremona-Po: lire 9 miliardi e 500 milioni;
c) linea Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante-Canali di Brondolo e di Valle: lire 9 miliardi e 500.
milioni.
Il predetto stanziamento sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1976, di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1978.
L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui sopra potrà riferirsi anche agli anni successivi a quello in cui l'impegno stesso è assunto purché il totale degli impegni non superi lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti annuali.