stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 aprile 1976, n. 205

Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente "Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza".

nascondi
Testo in vigore dal: 28-5-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del  ruolo
ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al  1°  gennaio
1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli  articoli
1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, all'atto della  cessazione
dal servizio  per  qualsiasi  causa,  qualora  abbiano  maturato  una
anzianita'  complessiva  di  servizio  di  25  anni  compresa  quella
prestata nelle armi o corpi  di  provenienza,  sono  valutati  e,  se
giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere
dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio. 
  I maggiori cessati dal servizio per limite  di  eta'  o  a  domanda
qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio
sino al raggiungimento del limite di eta' previsto per  il  grado  di
tenente colonnello.