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LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496

Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
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Testo in vigore dal:  6-11-1974

Art. 3


Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, è riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, attribuendo ad essi, in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, la promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni di anzianità di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956.
Le promozioni saranno conferite dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.
I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma, sono attribuiti a richiesta degli interessati.
I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971, conseguono l'avanzamento al grado di tenente colonnello dopo che siano stati promossi i pari grado del ruolo ordinario aventi uguale anzianità. Se dichiarati idonei, vengono promossi con decorrenza dal giorno seguente a quello in cui sono stati promossi i predetti pari grado.
Nella prima applicazione della norma di cui al precedente comma, i maggiori del ruolo separato e limitato conseguono l'avanzamento al grado superiore dopo che sia stato promosso l'ultimo dei pari grado del ruolo ordinario iscritto nel quadro d'avanzamento a maggiore nell'anno 1968.
Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.