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LEGGE 8 aprile 1976, n. 204

Integrazione dei finanziamenti per i maggiori oneri relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 14 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonchè all'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-5-1976 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I fondi di cui all'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere altresì utilizzati per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui alle leggi 24 luglio 1962, n. 1073 e 13 luglio 1965, n. 874, già appaltate ed in corso di costruzione, nonché a quelli conseguenti all'acquisto di aule mobili da assegnare in proprietà alle regioni Campania, Puglia e Sardegna secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, terzo e quarto comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, già appaltate ed in corso di realizzazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1976

LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO ANDREOTTI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO