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LEGGE 28 aprile 1976, n. 192

Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2000)
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Testo in vigore dal:  26-5-1976 al: 30-12-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della rispettiva durata di un anno accademico:
a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare ed uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi dell'Esercito, ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attività di lavoro dei comandi;
b) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nello ambito degli organi centrali, delle grandi, unità e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.