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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1975, n. 974

Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/2010)
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Testo in vigore dal:  23-10-1976 al: 21-8-1979
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 4 e 5 della legge 16 luglio 1974, n. 722, in base ai quali il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie per dare esecuzione alla convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e all'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità; Decreta:

Art. 1


Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere un'applicazione agricola o industriale.
Ai sensi del presente decreto, per nuova varietà vegetale si intende quella, comunque ottenuta, che corrisponde ai seguenti requisiti:
a) sia sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;
b) sia stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanga così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quando il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o di moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;
c) qualunque sia l'origine, artificiale o naturale, delle varietà di partenza si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni pubbliche o descrizione precisa in pubblicazioni.
Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia, né, da oltre quattro anni, in qualsiasi altro Stato.
Tuttavia, il fatto che una nuova varietà vegetale abbia formato oggetto di prove culturali o sia stata iscritta o sia stata presentata per l'iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore della varietà stessa o al suo avente causa.
I caratteri che permettono di definire e distinguere una nuova varietà vegetale possono essere di natura morfologica o fisiologica; in ogni caso essi devono poter essere descritti o riconosciuti con precisione.
È fatta salva in ogni caso la disposizione dell'art. 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
Non sono proteggibili, a norma del presente decreto, i procedimenti per l'ottenimento di nuove varietà vegetali anche se descritti nella domanda di brevetto; tuttavia detti procedimenti, purché di natura non essenzialmente biologica, possono costituire oggetto di separate domande di brevetto per invenzione industriale da depositarsi ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.