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LEGGE 29 marzo 1976, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1976 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1:
al quarto comma, le parole: "per un periodo non superiore a sei mesi,", sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 settembre 1976";
sempre al quarto comma, viene aggiunto il seguente periodo:
"Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164";
dopo il quarto comma, viene inserito il seguente:
"Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE MORO - DONAT-CATTIN - COLOMBO - ANDREOTTI - TOROS

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO