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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 626

Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  30-12-1975 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.