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LEGGE 10 ottobre 1975, n. 551

Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-12-1975 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la concessione dei contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi già adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.