stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 ottobre 1975, n. 523

Proroga della durata in carica delle commissioni per l'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  22-11-1975 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonché delle commissioni regionali per l'artigianato e del comitato centrale per l'artigianato costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364 e 17 agosto 1974, n. 484, è ulteriormente prorogato fino a data da stabilirsi dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con le regioni e sentito il Comitato centrale dell'artigianato, comunque entro il 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1975

LEONE MORO - DONAT-CATTIN - TOROS

Visto, il Guardasigilli: REALE