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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1975, n. 478

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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Testo in vigore dal: 10-10-1975
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ferrara,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951,
n.  964,  e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Ferrara  e  convalidati dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Ferrara, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  112 - il primo comma relativo alla scuola di specializzazione
in  chirurgia e' modificato nel senso che il numero degli iscritti da
ammettere  alla  scuola  suddetta e' stabilito in dieci (10) per ogni
anno di corso.
  Dopo l'art. 156, e con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
oculistica.

              Scuola di specializzazione in oculistica

  Art.  157.  -  La  scuola  di  specializzazione  in oculistica, che
conferisce il diploma di specialista in oculistica, ha sede presso la
clinica oculistica dell'Universita' ed e' diretta dal direttore della
clinica oculistica.
  Art.  158.  -  Alla  scuola  che  ha la durata di quattro anni sono
ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
  Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni di corso e' di
24 (ventiquattro).
  Art. 159. - L'ammissione e' per titoli e per esami.
  Art. 160. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono:
    1° Anno:
      1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
      2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
      3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e
dei liquidi oculari;
      4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
      5) Microbiologia ed igiene oculare.
    2° Anno:
      1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare
(biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria,
senso  cromatico,  tonometria,  tonografia,  esami elettrofunzionali,
radiologia);
      2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
      3) Anatomia patologica oculare;
      4)  Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della
congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
    3° Anno:
      1)  Patologia  e  clinica  oculare  (malattie  dell'uvea, della
retina,  del  nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua
totalita' e dell'orbita, glaucoma);
      2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione
binoculare, ortottica e pleottica;
      3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;
      4) Tecnica operatoria I.
    4° Anno:
      1) Neurooftalmologia;
      2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
      3)  Malattie  professionali  - Infortunistica e medicina legale
oculare;
      4) Tecnica operatoria II;
      5) Tesi di specializzazione.
  Art.  161.  -  Il  corso sara' integrato da conferenze su argomenti
attinenti    alla    specialita'    (patologia   oculare   infantile,
dermosifilopatica ed occhio, malattie oculari da cause ginecologiche,
ecc.).  Gli  esami di profitto su ciascuna materia di insegnamento si
danno alla fine di ciascun anno di corso.
  Alla   fine   del   corso  gli  iscritti,  oltre  a  presentare  la
dissertazione  scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono
sostenere una prova pratica sul malato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 luglio 1975

                                LEONE

                                                             MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 settembre 1975
  Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 19