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LEGGE 17 luglio 1975, n. 401

Proroga degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, concernente i lavori di consolidamento della torre pendente di Pisa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1975 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Le disponibilità di stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1975

LEONE MORO - BUCALOSSI - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE