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LEGGE 4 agosto 1975, n. 394

Ulteriore aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1975 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere, rispettivamente, sino a L. 48 miliardi il primo, e sino a L. 16 miliardi ciascuno, gli altri, all'aumento di capitale per L. 96 miliardi della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.
Per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di L. 16 miliardi ciascuno e l'onere relativo di complessive L. 48 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di L. 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire la somma di L. 48 miliardi al patrimonio dell'IMI in ragione di L. 24 miliardi per ciascuno degli anni 1975 e 1976, per consentire a questi la sottoscrizione di cui al precedente primo comma.
Si applicano il terzo, quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio 1974, n. 59.