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LEGGE 29 luglio 1975, n. 392

Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  7-9-1975 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I capitani dell'Arma dei carabinieri, inseriti nei primi 35, 35 e 34 posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976, sono promossi - mediante la formazione di appositi quadri suppletivi - al grado di maggiore a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio 1975, 1 gennaio 1976 e 1 gennaio 1977.
Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico di tale grado.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verrà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento.