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LEGGE 12 luglio 1975, n. 311

Specificazione delle attribuzioni delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/05/1984)
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Testo in vigore dal: 27-5-1984
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
         Attribuzioni del personale della carriera direttiva

  Il  personale  direttivo delle cancellerie e segreterie giudiziarie
con  qualifica  non  superiore  a direttore aggiunto di cancelleria o
equiparata  esercita  le  attribuzioni  previste dall'articolo 14 del
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e
dall'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
  In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale
predetto forma e riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il
proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in
deposito;  attende  alla vidimazione dei registri e sovraintende alla
loro  tenuta;  provvede  all'autenticazione ed alla pubblicita' degli
atti;   cura   l'attivita'   di   informazione   processuale;  vigila
sull'osservanza  delle disposizioni tributarie concernenti le proprie
funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
  ((Per  esigenze  di  servizio il personale della carriera direttiva
delle   cancellerie   e   segreterie  giudiziarie,  che  ha  compiuto
favorevolmente  il  periodo  di  prova,  puo'  essere  destinato alla
direzione  delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con
un solo funzionario in pianta organica.
  I  vincitori  di concorso per cancelliere, per il periodo di prova,
possono   essere   assegnati   agli   uffici   giudiziari   anche  in
soprannumero)).
  Sino  alla  definitiva  revisione  dei  ruoli  organici, in caso di
mancanza  o  di  assenza  del  personale  di  concetto  il  personale
direttivo  di  cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a
quando non possa provvedersi diversamente.