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LEGGE 2 luglio 1975, n. 303

Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada.

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Testo in vigore dal:  6-8-1975
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunità economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo.
Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la deroga.
È consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1975

LEONE MORO - TOROS - MARTINELLI - BUCALOSSI

Visto, il Guardasigilli: REALE